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Nuove norme per il Telemarketing

1 Novembre 2009



Il 28 Ottobre 2009 la Comissione Affari Costituzionali del Senato in sede referente ha concluso l'esame dell'atto 1784: "Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".
All'interno di tale disegno di legge (che come si vede sopra serve a convertire un decreto legge che recepisce alcuni obblighi comunitari) è stato presentato dal senatore Malan (il relatore) un emendamento che riguarda la tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche (e quindi anche in quelle telefoniche), che va a modificare la legge 196/03 sulla tutela della Privacy.
Innanzi tutto un po' di documenti utili:

- Il disegno di Legge S.1784
- Gli emendamenti
- La legge in materia di trattamento dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
- Legge 27 febbraio 2009, n. 14 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" (detta in genere "Decreto milleproroghe")

La parte interessante si trova negli emendamenti, in particolare il 20.0.2 che introduce nel disegno di legge l'articolo 20-bis.
Tale emendamento riguarda il cosiddetto "Telemarketing", cioè tutta quella serie di attività, come le telefonate pubblicitarie, con cui ci troviamo a volte a combattere. Oggi una società se vuole effettuare queste attività deve avere preventivamente il consenso dell'utente, cioè, in parole povere, non possono telefonarvi a casa per presentarvi una nuove bellissima offerta telefonica se non li avete prima autorizzati a farlo (cosa che succede di solito quando viene stipulato un contratto telefonico, nel caso delle pubblicità per le offerte telefoniche).
A questa situazione c'è però un "ma". Infatti il 27 febbraio 2009 è stata emanata la legge "milleproroghe" che recita fra le altre cose, all'articolo 44 comma 1-bis, "I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005."
Cioè fino alla fine di quest'anno se gli elenchi per effettuare le campagne pubblicitarie sono stati costruiti senza consenso ma prima del 1 agosto 2005 possono comunque essere utilizzati (il tutto ovviamente fatta salva la facoltà di farsi cancellare in ogni momento da tali elenchi, anche se spesso le aziende ignorano tali richieste).
Questa è la situazione oggi.

L'articolo 20-bis introdotto fra gli emendamenti del disegno di legge 1784 istituisce invece il "registro pubblico delle opposizioni" in cui ognuno potrà iscriversi per evitare che imprese varie gli telefonino (o comunuqe lo contattino) per offerte pubblicitarie. Si prevedono anche sanzioni per gli operatori che violino tali disposizioni. Il comma 3 di tale articolo recitava: "All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino ai due mesi successivi all'istituzione del registro di cui al comma 2-bis dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»."
In pratica fino a quando il registro non fosse stato operativo (si parla di maggio) veniva prorogata ulteriormente la possibilità di utilizzo dei registri illecitamente costruiti, oltre il temine che la stessa legge milleproroghe stabiliva. L'unica difesa sarebbe stata quella di chiedere esplicitamente all'operatore di essere cancellato dal suo elenco (sempre ammettendo che tale richiesta venisse poi veramente accolta), come già oggi avviene. L'ADUC si è attivata per evitare questo scempio, un vero e proprio regalo agli operatori del telemarketing come dichiarano, e qualcosa ha ottenuto. Infatti se si scorre l'elenco degli emendamenti al disegno di legge 1784 in fondo si legge fra i testi correttivi all'emendamento 20.0.2 come il comma tre sia stato soppresso, evitando così il perdurare di una situazione assolutamente fuori controllo.

Non è però finita: infatti il famigerato comma 3 potrebbe essere ripresentato in Aula appena prima della votazione, che avverrà il 3 Novembre. Sul sito dell'Aduc c'è la possibilità di mandare una mail ai senatori per chiedere di bocciare tale emendamento, se venisse proposto.
Aspettiamo e vediamo cosa succederà martedì!

WW





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